Superbonus 110% accessibile anche se magazzino e rudere diventano abitazione

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Il superbonus del 110% è stato prorogato dalla Legge di Bilancio 2021 fino al 30 giugno 2022, e fino al 2023 per i lavori già realizzati al 60%, e dall’Amministrazione finanziaria continuano ad arrivare istruzioni sull’applicazione della normativa , in cui non è sempre così semplice orientarsi.

Il 7 gennaio 2021 sul portale dell’Agenzia delle Entrate sono state pubblicate una serie di risposte all’interpello che affrontano situazioni specifiche e permettono di accendere i riflettori sulle regole da seguire.

Tra le altre, la numero 17, affronta il tema della demolizione e della ricostruzione.

Protagonista del caso analizzato è un contribuente che intende intervenire su alcuni immobili che si trovano in zona sismica 3S, in particolare:

  • un magazzino o deposito, accatastato nella categoria catastale C/2, pertinenza di un’abitazione categoria catastale A/3 nella quale rientrano le abitazioni a basso costo;
  • un rudere, fabbricato collabente accatastato come F/2.

I lavori dovrebbero portare alla realizzazione di un unico immobile di categoria A/3 in seguito alla demolizione e ricostruzione del magazzino e di parte del rudere, con volumetria inferiore alla somma delle due unità immobiliari esistenti prima degli interventi.

Per gli interventi sismici effettuati sugli immobili, C/2 ed F/2, è possibile beneficiare del superbonus del 110%?

Questa la domanda rivolta all’Amministrazione finanziaria.

Il via libera, con le condizioni da rispettare, arriva dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 17 del 7 gennaio 2021:

“Laddove l’intervento di demolizione e ricostruzione rientri tra quelli di ristrutturazione edilizia di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380 del 2001, e tale circostanza risulti dal titolo amministrativo, e vengano effettuati interventi antisismici rientranti nel Superbonus su immobili esistenti, iscritti nel Catasto Fabbricati (C/2 e F/2), l’Istante potrà fruire delle citate agevolazioni, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla normativa e fermo restando l’effettuazione di ogni adempimento richiesto”.

La circolare numero 24/E del 2020 ha inserito, infatti, tra gli interventi ammessi a beneficiare del superbonus anche quelli realizzati tramite demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Le ultime modifiche apportare alla normativa di riferimento con il Decreto Semplificazioni, infatti, ammettono anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico tra i lavori di ristrutturazione edilizia.

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