Ecobonus 110% per l’installazione dell’impianto fotovoltaico

Superbonus 110%, valido anche per le abitazioni rurali
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Il super bonus 110% ha conquistato ogni condominio perché è una opportunità, ma attenzione: non è per tutti. Ci sono condizioni da rispettare per poter accedere al super bonus, prime tra tutte scalare due classi energetiche. Senza rispettare tale requisito, l’accesso al bonus non funziona.

Per scalare queste due classi occorre eseguire almeno uno dei lavori trainanti.

I lavori trainanti per la riqualificazione energetica sono due:

  1. la posa del cappotto all’involucro dei condomini. L’isolamento termico deve riguardare almeno il 25% delle superfici disperdenti delle abitazioni.
  2. la sostituzione dell’impianto di riscaldamento e raffrescamento centralizzato.

La posa dell’impianto fotovoltaico deve avvenire a seguito dell’esecuzione di uno dei lavori trainanti.

Il limite del recupero dei costi è di € 48.000,00 per ogni impianto installato con un limite di € 2.400,00 per ogni kilowattora di potenza. Inoltre, il condominio è obbligato a vendere l’energia prodotta in esubero (GSE).

L’Agenzia delle Entrate (n. 60 del 28 settembre 2020) ha chiarito che il limite dei € 48.000,00 per l’installazione dell’impianto fotovoltaico e quello di € 48.000,00 per la posa dei sistemi di accumulo, sono cumulabili. Di fatto, per l’installazione di un impianto fotovoltaico un condominio può contare sul recupero di una spesa pari ad € 96.000,00.

L’installazione di un impianto fotovoltaico, anche se trainato, non riqualifica energeticamente le abitazioni, ma consente al condominio un forte risparmio nel consumo di energia elettrica.

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